Un “ mare” di sentenze, del TAR e Consiglio di Stato sì da creare non poche volte confusione interpretativa . Il perché del nostro punto giurisprudenziale. Esaminando queste sentenze si registra non poche volte una interpretazione “oscura” e “ contraddittoria”, sicché il solo avvocato riesce, con pazienza, a identificare l’esatto “ pensiero”. Ciò detto richiamiamo l’attenzione dell’interprete, sia ad esso e sia il Magistrato amministrativo. E richiamiamo, qui di seguito, le ultime sentenze nel settore edilizio, urbanistico e così via. E ne viene fuori la corretta interpretazione.
Il TAR, con le sue sentenze precisa che :
“ la repressione dell’abuso edilizio rende illegittima l’inerzia della Pubblica Amministrazione. In altre parole si precisa che l’accertamento di questo ordine demolitivo impone la fiscalizzazione dell’abuso alternativo anche all’ordine di demolizione. Non c’è via di scampo. A fronte dell’abuso, il Sindaco non può tergiversare. Non sussiste quindi un potere discrezionale. Non può eccepire che siamo in presenza di un fatto di valutazione “ discrezionale”. Il Sindaco “ deve” e non può restare, a fronte dell’abuso, con le mani in mano così come si presume . La mancata ottemperanza all’ordine di demolizione coinvolge, anche a livello penale, la responsabilità del “ primo cittadino” e/o del Dirigente tecnico dell’Amministrazione. Oramai ci troviamo di fronte ad una giurisprudenza pacifica per quel che riguarda l’illecito dell’abuso edilizio. L’illecito, precisa la Cassazione è permanente. Sempre il TAR precisa, in altra sentenza quale è il soggetto che va caricato come prova dell’epoca di realizzazione di un abuso edilizio. Il Tar di Brescia, con la sentenza della II Sezione n.681/2022 precisa che il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo,e sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrente dei relativi presupposti in fatto e in diritto non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse che impongono la rimozione dello’abuso neanche nella ipotesi in cui la ingiunzione di demolizione intervenga “ a distanza di tempo” della realizzazione dell’abuso e il titolare attuale non ne sia responsabile. Questa “massima” è riportata da: www.laleggepertutti. Sempre riandando a questo verdetto, e alla sua fonte, si precisato che “ non condonabile” l’abuso edilizio consistente in un aumento di superficie e di volumetria rientrante nelle tipologie di illecito di cui ai nn.1 -2 e 3 dell’allegato 1 del D.L. n.269/2003, per le quali il comma 26 dell’art. 32 del testo normativo predetto e l’art. 3, comma 1 lett.b) legge regionale Lazio n.12/2004, in riferimento alle “sole” zone vincolate che escludono “ la sanatoria”. Vds. TA Roma, Sez.II, n. 66/2022 n.7282. E così via. Sussiste “compartecipazione” e responsabilità per il coniuge che abbia concorso nella realizzazione dell’altro coniuge. Vds. Cassazione Penale n.51489/2018
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