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IL “ PUNTO” GIURISPRUDENZIALE         
DEL  PROF. AVV.  CIRO CENTORE

Un  “ mare”  di sentenze, del  TAR e Consiglio di Stato  sì da creare non poche  volte  confusione  interpretativa . Il  perché  del  nostro punto giurisprudenziale. Esaminando  queste  sentenze si registra  non poche  volte una interpretazione “oscura”  e “ contraddittoria”,  sicché   il  solo  avvocato  riesce, con pazienza, a  identificare  l’esatto “ pensiero”. Ciò  detto richiamiamo l’attenzione   dell’interprete,  sia ad esso e  sia il Magistrato  amministrativo. E  richiamiamo,  qui  di seguito, le  ultime  sentenze   nel settore  edilizio, urbanistico  e così  via. E  ne viene  fuori la corretta interpretazione.

Il TAR,  con  le sue  sentenze  precisa  che  :

“ la repressione  dell’abuso  edilizio  rende illegittima  l’inerzia   della Pubblica Amministrazione. In altre parole si  precisa  che l’accertamento  di questo  ordine demolitivo impone  la fiscalizzazione  dell’abuso  alternativo  anche  all’ordine di demolizione. Non c’è  via di scampo.  A fronte  dell’abuso,  il Sindaco non può tergiversare. Non  sussiste  quindi  un potere  discrezionale.  Non  può eccepire che siamo  in presenza  di un fatto di valutazione “ discrezionale”. Il Sindaco “ deve” e non può restare,  a fronte  dell’abuso,  con  le mani  in mano così come si presume . La  mancata  ottemperanza all’ordine  di  demolizione  coinvolge,  anche a livello penale, la responsabilità del “ primo cittadino”  e/o del Dirigente tecnico dell’Amministrazione. Oramai ci  troviamo  di fronte  ad una giurisprudenza pacifica  per quel che riguarda l’illecito dell’abuso edilizio. L’illecito, precisa  la Cassazione è permanente. Sempre il TAR precisa,  in  altra  sentenza quale è il soggetto che va  caricato  come prova  dell’epoca  di realizzazione di un abuso  edilizio. Il  Tar di Brescia,  con la sentenza  della II Sezione n.681/2022 precisa  che  il provvedimento  con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente  la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito  da alcun titolo,e sua  natura vincolata e  rigidamente ancorata  al ricorrente dei relativi  presupposti  in fatto e in diritto  non  richiede motivazione  in ordine alle  ragioni di pubblico  interesse  che impongono  la rimozione  dello’abuso neanche  nella ipotesi in cui la ingiunzione  di demolizione  intervenga “ a distanza  di tempo”  della  realizzazione dell’abuso e il titolare  attuale non  ne sia  responsabile. Questa  “massima”  è riportata  da: www.laleggepertutti. Sempre  riandando  a questo  verdetto,  e   alla sua fonte,  si  precisato  che “ non condonabile”  l’abuso  edilizio consistente  in  un aumento di superficie  e di volumetria  rientrante nelle  tipologie di  illecito di cui ai nn.1 -2 e 3  dell’allegato 1 del D.L. n.269/2003,  per  le quali  il comma 26  dell’art. 32  del testo  normativo  predetto e l’art. 3,  comma 1 lett.b) legge  regionale Lazio n.12/2004,  in riferimento alle “sole”  zone  vincolate  che escludono “ la sanatoria”.  Vds.  TA Roma,  Sez.II, n. 66/2022  n.7282. E così  via. Sussiste “compartecipazione”  e responsabilità  per il coniuge  che  abbia concorso nella realizzazione dell’altro  coniuge. Vds. Cassazione  Penale n.51489/2018

Con  il prossimo   aprile  si terrà  un  breve  corso  giurisprudenziale, all’insegna  delle  ultime sentenze  dei TAR  e del Consiglio di Stato. I “Colleghi”  interessati  sono  invitati  alla partecipazione. Per  ogni  altra  modalità, si  può contattare   
il  Prof.  Avv.  Ciro Centore  ( 348 – 5109491)